Innovation Manager

Il 26 novembre scade la possibilità di richiedere un Innovation Manager in azienda

Il MISE, con l’intento di supportare le aziende nel loro processo di digitalizzazione e miglioramento della propria competitività, ha messo a disposizione dei voucher per la consulenza in innovazione per le aziende che intendono cavalcare la trasformazione digitale, ossia i cosiddetti “Innovation Manager“.

Le aziende che intenderanno usufruire delle competenze degli iscritti a questo albo, potranno accedere ad un consistente beneficio fiscale.

L’ing. Alberto Miotti è accreditato nell’Albo degli Innovation Manager del MISE e tramite la collaborazione con il Polo Tecnologico di Pordenone (centro di trasferimento I4.0 certificato dal Mise) siamo in grado di poter mettere a disposizione una squadra di 20 Innovation Managers iscritti nell’apposito Albo Innovation Manager del Mise, tra cui poter individuare quello che fa al caso vostro per il vostro progetto di innovazione.

Fino alle 17:00 del  26 novembre le aziende potranno procedere alla compilazione on-line dell’istanza.

A partire dalle 10:00 del 3 dicembre si aprirà poi lo sportello per l’invio vero e proprio delle domande di agevolazione, secondo la modalità del c.d. “click day”.
 

Risorse disponibili

Il budget complessivo disponibile per la concessione delle agevolazioni, per le annualità 2019 e 2020, ammonta a 50.000.000 euro (su uno stanziamento totale di 75 milioni di euro), con 2 distinte riserve.
La prima, pari al 25%, è destinata alle imprese che, sia alla data di presentazione della domanda che alla data di ammissione al contributo, risultino essere di micro e piccola dimensione e alle reti di impresa; la seconda, pari al 5%, è a favore delle PMI in possesso del rating di legalità.
 
Con successivo decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese saranno disciplinati i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle rimanenti risorse finanziarie stanziate per l’intervento.
 

Chi può partecipare

Possono beneficiare dei contributi le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al voucher, si qualificano come micro, piccole e medie imprese ai sensi della normativa vigente (Raccomandazione 2003/361/CE e Decreto ministeriale 18 aprile 2005) e che hanno la sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e sono iscritte al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente.
Sono ammesse anche le reti di imprese, costituite esclusivamente di micro, piccole e medie imprese ed aventi un numero di imprese aderenti non inferiore a 3.
 
Ai fini dell’ammissibilità, il contratto di rete deve prevedere obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva delle imprese aderenti coerenti con le finalità del progetto innovativo oggetto della domanda di contributo.
 

Cosa finanzia

I voucher finanziano l’inserimento in azienda di figure specialistiche in grado di implementare le tecnologie e ammodernare gli assetti gestionali e organizzativi delle imprese.
 
Sono in particolare ammissibili al contributo le spese sostenute a fronte di prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete.
La consulenza deve essere finalizzata a indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale delle imprese e delle reti attraverso l’applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 nonché a indirizzare e supportare i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.
 
Le prestazioni consulenziali devono essere obbligatoriamente fornite da un manager iscritto nell’elenco degli Innovation Manager tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, che risulti indipendente rispetto all’impresa o alla rete nella cui struttura viene temporaneamente inserito (le domande per l’inserimento nell’elenco possono essere presentate dalle 10 del 27 settembre alle 17 del 25 ottobre 2019).
 
Il contratto di consulenza dovrà avere una durata non inferiore a 9 mesi e non superiore a 15 mesi. Ogni manager iscritto all’elenco potrà stipulare, nell’arco dello stesso anno solare, un solo contratto di consulenza rilevante ai fini dell’agevolazione.
 

Importo voucher

Il voucher spettante a ciascuna impresa beneficiaria, erogato in “de minimis” ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 e non cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le medesime spese ammissibili, sarà pari:
  • per le micro e piccole imprese: al 50% dei costi sostenuti in relazione a ciascun periodo d’imposta, nel limite massimo annuo di 40.000 euro;
  • per le medie imprese: al 30% dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta, nel limite massimo annuo di 25.000 euro;
  • per le reti di imprese: al 50% dei costi sostenuti in ciascun periodo d’imposta, nel limite massimo complessivo annuo di 80.000 euro.

 

Come presentare le domande

Le domande di accesso alle agevolazioni dovranno essere presentate, esclusivamente tramite la procedura informatica accessibile nell’apposita sezione “Voucher per consulenza in innovazione” del sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it), previa identificazione e autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi.
 
L’accesso alla procedura informatica è riservato al rappresentante legale del soggetto proponente, come risultante dal certificato camerale del medesimo, il quale può conferire ad altro soggetto delegato il potere di rappresentanza per la presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni.
 
Per le reti non dotate di soggettività giuridica, ovvero per i soggetti proponenti amministrati da una o più persone giuridiche o enti diversi dalle persone fisiche, l’accesso alla procedura informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma in capo all’Organo comune, ovvero al legale rappresentante.
 
A tale fine, il soggetto proponente deve inviare, a partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2019 ed esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC), una specifica richiesta alla PEC managerinnovazione@pec.mise.gov.it riportante nell’oggetto “Voucher per consulenza in innovazione – richiesta accreditamento alla procedura informatica”, corredata dei documenti e degli elementi utili a permettere l’identificazione dello stesso soggetto proponente, del suo rappresentante e dell’eventuale delegato alla presentazione della domanda di agevolazioni. Gli adempimenti tecnici connessi a tale fase di accreditamento sono svolti nel termine di 5 giorni lavorativi a partire dalla ricezione della richiesta.

 

Iter in 3 fasi

La procedura di accesso ai contributi si distingue in tre fasi.
In una prima fase, che sarà attiva dalle ore 10.00 del 31 ottobre 2019, il soggetto proponente, ai fini dello svolgimento delle successive procedure di compilazione e invio della domanda di prenotazione del voucher, potrà verificare il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere e utilizzare la procedura informatica. In tale fase, in particolare, sarà possibile constatare la validità della Carta nazionale dei servizi e il corretto funzionamento della posta elettronica certificata (PEC), nonché accertare il possesso dei poteri di firma in relazione al soggetto giuridico che intende presentare la domanda di accesso alle agevolazioni.
 
A partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019, sarà possibile compilare l’istanza e caricare i relativi allegati.
 
La procedura informatica espone, in via preliminare, alcuni dati richiesti ai soggetti proponenti, acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese. Ai fini della corretta compilazione della domanda, il soggetto proponente è tenuto a:
  • provvedere all’eventuale aggiornamento dei propri dati presso il Registro delle imprese;
  • verificare i dati acquisiti in modalità telematica dal Registro delle imprese;
  • fornire le eventuali precisazioni richieste dalla procedura informatica.
Al termine dell’inserimento di tutte le informazioni, se tutti i dati sono corretti e non è più necessario apportare alcuna modifica, è possibile chiudere la compilazione e generare il modulo di domanda sotto forma di “pdf” immodificabile (contenente le informazioni e i dati forniti dell’impresa proponente), che dovrà essere scaricato e firmato digitalmente.
 
La domanda firmata digitalmente dovrà essere caricata sulla piattaforma, con conseguente rilascio del “codice di predisposizione domanda” necessario per l’invio della stessa.
 
In fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, il soggetto proponente è tenuto a indicare il manager qualificato con cui intende sottoscrivere il contratto per le prestazioni di consulenza specialistica ammissibili al contributo, individuandolo tra i soggetti dell’elenco MiSE.
 
Qualora il manager qualificato sia indicato nell’ambito di una domanda di agevolazione la cui compilazione risulti predisposta e ultimata, lo stesso non potrà essere ulteriormente selezionabile da altri soggetti proponenti.

 

Click day

L’invio delle domande caricate sarà possibile a partire dalle ore 10:00 del 3 dicembre 2019.
 
Le agevolazioni saranno concesse nei limiti della dotazione finanziaria. La chiusura dello sportello per la presentazione delle domande sarà disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e comunicata nel sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico e nella Gazzetta Ufficiale (le domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che non trovano copertura finanziaria si considerano decadute).
 
Le domande di agevolazione saranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione, tenuto conto delle riserve.
 
Per le domande le cui verifiche si concluderanno con esito positivo, il Ministero procederà, entro 90 giorni dal termine di chiusura dello sportello, ad adottare, tramite decreto, un provvedimento cumulativo di concessione delle agevolazioni, che pubblicherà sul proprio sito.

 

Innovation Manager

Innovation Manager: dal 7 novembre le domande per richiedere il Voucher

Sul sito del MiSE è stato pubblicato il comunicato stampa in cui si dà conto del “Decreto direttoriale 25 settembre 2019 – Voucher per consulenza in innovazione” che disciplina le modalità e i termini per la presentazione delle domande e per l’erogazione dell’agevolazione prevista per gli Innovation Manager, di cui avevamo riportato alcuni dettagli in un precedente articolo.

La misura ha l’obiettivo di sostenere i processi di trasformazione tecnologica e digitale delle PMIe delle reti d’impresa, presenti su tutto il territorio nazionale.

Le aziende che intenderanno usufruire delle competenze degli iscritti a questo albo, potranno accedere ad un consistente beneficio fiscale.

L’agevolazione verrà concessa sulla base di una procedura a sportello, per cui le domande inviate dalle imprese e dalle reti d’impresa verranno ammesse alla fase istruttoria sulla base dell’ordine cronologico di presentazione.

Le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2019, per le annualità 2019 e 2020, per questo tipo di interventi sono pari complessivamente a 50 milioni di euro.

La presentazione delle domande di agevolazione è strutturato secondo questi passi:

  1. Verifica preliminare del possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica, a partire dalle ore 10:00 del 31 ottobre 2019.
  2. Compilazione della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 7 novembre 2019 e fino alle ore 17.00 del 26 novembre 2019.
  3. Invio della domanda di accesso alle agevolazioni, a partire dalle ore 10.00 del 3 dicembre 2019.

Ulteriori informazioni e link al MiSE:

Il nostro studio potrà fornirvi le indicazioni del caso qualora siate interessati ad usare i Voucher per i Vostri progetti di trasformazione digitale, proponendovi degli Innovation Manager qualificati.

 

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Le insidie dell’autocertificazione per l’iperammortamento

Il titolo vuole essere un po’ provocatorio per richiamare l’attenzione su una possibilità che viene data alle aziende che vogliono accedere all’iperammortamento ossia l’autocertificazione.

Nota: ad oggi l’iperammortamento è stato sostituito dal Credito di imposta, ma tecnicamente i requisiti tecnici e le modalità di adempimento (perizia o autocertificazione) sono rimaste le medesime. 

Prima di tutto cos’è l’autocertificazione nel contesto di Industria 4.0/Impresa 4.0/Transizione 4.0 in Italia e a cosa si riferisce?

Per approfondire il tema prendiamo spunto dalle esperienze svolte in collaborazione con il Polo Tecnologico di Pordenone (ora Polo Tecnologico Alto Adriatico – Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 certificato dal MISE).

Per facilità di lettura riportiamo qui di seguito i titoli dei vari capitoli a cui poter accedere direttamente facendo clic sul titolo o sull’icona:

Per stimolare la crescita della ricchezza nazionale anche e soprattutto attraverso la trasformazione digitale (misura 4.0) delle aziende italiane nelle leggi di Bilancio dal 2017 ad oggi sono state previste diverse agevolazioni, la maggior parte delle quali afferenti al Piano Nazionale Industria 4.0

Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è categorizzato nell’Allegato A collegato all’art. 1 comma 11 della Legge di Bilancio n. 232/2016 a cui fanno riferimento poi l’art. 1 comma 30 legge 205/2017 e l’art. 1 comma 60 legge 145/2018.

Le misure di riferimento sono:

SUPER AMMORTAMENTO

+130%

Super-ammortamento

  • Incremento del 30% (nel 2017 era il 40%) del costo fiscale di beni materiali strumentali.
  • Solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap
  • Può essere portato extra-contabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione 

IPER
AMMORTAMENTO

Fino al +270%

Iper-ammortamento

  • riservata ai soli imprenditori
  • maggiorazione del 170% (nel 2017/18 era del 150%) del costo deducibile di tutti i beni strumentali categorizzati in documenti del Mise.
  • prevista un’ulteriore maggiorazione 40% per il costo deducibile di beni immateriali (software) funzionali a I4.0: iperammortamento SW al 140%

 

Nel prosieguo di questo documento ci focalizzeremo su quest’ultima agevolazione.

A questo indirizzo trovate i documenti ufficiali del MISE in proposito.

Nello specifico per quanto concerne l’IPERAMMORTAMENTO bisogna approfondire i Requisiti Tecnologici che risultano assolutamente necessari per accedere a questo beneficio fiscale:

REQUISITI TECNOLOGICI RICHIESTI PER ACCEDERE ALL’IPERAMMORTAMENTO

Per poter beneficiare di Iperammortamento i beni materiali devono appartenere alla lista allegata alla Legge di Bilancio e devono soddisfare alcune caratteristiche specifiche:

•       5+2 Requisiti per beni dell’Allegato A (Beni Strumentali), Sezione 1

•       1 Requisito («interconnessione») per beni dell’Allegato B (Beni Immateriali) e per Allegato A, Sezione 2 e 3

Nota: i requisiti messi a disposizione dal bene sono condizioni necessarie ma non sufficienti, chi vuole godere del beneficio deve dimostrare di utilizzare le potenzialità del bene nella maniera prescritta dalla legge (questo NON è a carico del fornitore dei beni).

La fruizione del super e dell’iperammortamento avviene in maniera del tutto automatica, nel senso che non è necessario presentare richiesta a qualche ente o ufficio per fruire del beneficio.

Ciò che si fa in fase di redazione del bilancio:

  • si calcola la quota di ammortamento;
  • la si deduce dal reddito imponibile;
  • si calcolano le imposte dovute su quell’imponibile ridotto.

Occorre allegare al bilancio l’autocertificazione del titolare dell’impresa o del legale rappresentante o la perizia, che attesta che il bene possiede i requisiti per usufruire dell’iperammortamento.

La legge prevede due diverse procedure per accedere all’agevolazione:

  • Autocertificazione: Nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, è possibile adempiere all’onere documentale anche attraverso “una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
  • Perizia Giurata, obbligatoria nel caso siano superiori a € 500.000, facoltativa a scelta dell’azienda per beni inferiori.

È bene in ogni caso fare attenzione ad alcuni dettaglii spesso trascurati:
Se l’investimento ha ad oggetto “impianti” o porzioni di impianti, il limite dei 500.000 euro va applicato non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati ma all’investimento complessivo e ciò anche se le singole macchine (o le singole componenti) sono state acquistate presso lo stesso fornitore con atti di acquisto separati o presso fornitori diversi.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’investimento abbia ad oggetto più beni di costo unitario non superiore al limite dei 500.000 euro, non costituenti impianti o porzione di impianti, è comunque in “facoltà” dell’impresa richiedere, per motivi prudenziali o per altri motivi, l’intervento del professionista (o dell’ente accreditato) per ottenere, in alternativa alla semplice autocertificazione delle verifiche tecniche richieste dalla disciplina, il rilascio di una perizia giurata (o di un attestato di conformità). 

Entrando nello specifico:

ANALISI TECNICA & PERIZIA TECNICA GIURATA

Sopra i € 500.000 (valore cumulativo degli investimenti!) è necessaria una perizia giurata di un ente certificato o di un perito iscritto all’albo degli ingegneri (o dei periti) ed in possesso di una adeguata RC professionale.

Il perito redige un’Analisi Tecnica in cui illustra, documenta, comprova come il processo aziendale in cui il bene tecnologico è inserito rispetti i requisiti di legge.

A questa segue una Perizia Tecnica Giurata, giurata davanti ad un notaio o al pubblico ufficiale competente del Tribunale.

A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iperammortizzata), l’analisi tecnica sarà realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione.

Essa sarà custodita presso la sede dell’utilizzatore del bene iperammortizzato.

Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta di pubblici ufficiali incaricati di verifiche fiscali o su mandato dell’autorità giudiziaria.

 

AUTOCERTIFICAZIONE

Per valore dei beni (o sommatoria dei costi dei beni) inferiore a € 500.000 il legale rappresentante può autocertificare il possesso dei requisiti obbligatori da parte dell’azienda.

Si assume in questo modo la responsabilità penale della correttezza di quanto dichiarato, sia dal punto di vista tecnico che da quello fiscale.

L’Autocertificazione va accompagnata da data certa.

Il nostro consiglio è di accompagnare l’autocertificazione con un’analisi tecnica puntuale dei requisiti di legge del processo produttivo, come richiesto dalla legge e successive circolari.

Come riportato nelle premesse per i beni strumentali al di sotto dei € 500.000 non sussiste l’obbligo di ricorrere ad un’attestazione di conformità ai requisiti di legge tramite perizia giurata o dichiarazione rilasciata da un ente di certificazione, purché tali beni non siano parte di un impianto o porzione di impianto, nel qual caso ai fini dell’iperammortamento i beni perdono la loro singolarità e devono essere valutati complessivamente.

1. Rischi di interpretazione troppo estensiva

Leggendo ciò che la legge prescrive riguardo all’autocertificazione molti soggetti ritengono questo significhi redigere un generico documento del tipo che esemplifichiamo:

  • Foglio di carta intestata dell’azienda nel quale il legale rappresentante dichiara di avere titolo a procedere con l’iperammortamento.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 DPR 445/2000) in cui il legale rappresentante dell’azienda dichiara che l’investimento soddisfa i requisiti della legge sull’iperammortamento.

Questa condotta, pur non essendo totalmente errata ma perlomeno incompleta, si basa su una mala interpretazione e su un fraintendimento pericolosissimi, ossia si confonde il fatto di dichiarare il possesso dei requisiti con il fatto di conoscerli, averli compresi e messi in atto nel proprio processo aziendale in maniera compiuta per le richieste di legge.

A tal proposito la circolare MISE n. 547750 del 15.12.17 cita: 

 “(…) In base al richiamato comma 11 dell’art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, la perizia giurata o l’attestazione di conformità devono accertare “che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. (…)”.

L’autocertificazione da sola non è sufficiente, in quanto bisogna accompagnarla con una descrizione tecnica dei beni e di come questi soddisfino i requisiti di legge previsiti dalla loro categorizzazione ed appartenenza all’Allegato A o B definiti dalla Legge 232/2016 e successive integrazioni e modifiche..

Inoltre va ricordato che l’autocertificazione deve avere data certa, infatti, nel caso di una Perizia Tecnica Giurata da parte del perito, è l’ufficiale giudiziario che assevera la perizia o il notaio, che provvedono ad apporre i timbri con marcatura temporale e registrare l’atto pubblico.

2.        Rischi di interpretazione troppo riduttiva

Sono presenti ulteriori comportamenti che possono sfociare in serie problematiche relative alla fruizione dell’iperammortamento:

  • Supporre che i requisiti tecnici siano in capo esclusivamente ai beni acquistati.
  • Confondere l’attestazione di iperammortizzabilità o i documenti tecnici (“autodichiarazioni”) dei produttori dei beni con la Perizia Tecnica Giurata o con una generica “Certificazione I4.0”.
 
Requisiti tecnici esclusivamente in capo ai beni acquistati

La verifica dei requisiti tecnici ai fini della fruizione dell’iperammortamento considera il bene strumentale inserito nel contesto del processo produttivo aziendale, sia che questo rappresenti un’attività manifatturiera, sia che rappresenti un’attività di fornitura di servizi (“Impresa 4.0”).

Pertanto, non basta che il bene presenti delle specifiche caratteristiche tecniche a corredo della propria configurazione, ma bisogna che queste caratteristiche tecniche vengano usate ed integrate nel proprio processo produttivo dall’azienda che intende godere dell’iperammortamento.

La Circolare n. 547750 del 15.12.17 del MISE infatti esemplifica, nei modelli di documento a corredo della stessa, alcune osservazioni per dei beni catalogati nell’Allegato A – Prima Sezione:

Al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, il bene in analisi deve obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche:

RO1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

RO2.  interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni   e/o part program;

RO3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

RO4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

RO5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Alcune Caratteristiche Obbligatorie citate sono di esclusiva pertinenza della macchina e devono essere quindi garantite dall’OEM (in rosso); altre sono a carico oltre che dell’OEM anche dell’azienda beneficiaria END USER (in verde).

Oltre a questi sono presenti altri 2 Requisiti Ulteriori da soddisfare, scegliendoli da una rosa di 3 disponibili.

In definitiva le caratteristiche della macchina sono condizioni necessarie ma non sufficienti, l’azienda deve creare le condizioni per tradurle dalla potenzialità al concreto utilizzo.

Dichiarazioni dei produttori

Con l’apprezzabile intento di aiutare i propri clienti nella scelta dei beni e di agevolare i periti chiamati a redigere la perizia o i legali rappresentanti alle prese con l’autocertificazione, molti produttori oggigiorno forniscono dei documenti che dichiarano il possesso delle caratteristiche tecniche previste per soddisfare i requisiti per l’iperammortamento o spiegano in maniera approfondita come il bene debba essere configurato a tale scopo.

Questa dichiarazione non sostituisce in alcun modo l’eventuale autocertificazione in quanto la responsabilità del possesso dei requisiti di legge è totalmente in carico all’azienda acquirente, che deve installare e configurare il bene dentro i propri sistemi aziendali ed il proprio processo produttivo in modo tale da rendere il bene stesso conforme ai requisiti di legge.

Molto spesso inoltre viene sottovalutato il Requisito Obbligatorio 3 (RO3)  inerente l’integrazione del bene con il sistema logistico di fabbrica per la realizzazione della tracciabilità dei prodotti o dei lotti di produzione. 

In generale nel caso di accertamento e nel caso in cui anche solo uno dei requisiti non fosse rispettato, si può incorrere in sanzioni considerevoli, che generalmente sono quelle previste in caso di violazione delle norme sulle imposte dirette e sul valore aggiunto e che contemplano, dal punto di vista economico, la restituzione della somma relativa all’iperammortamento oltre ad una sanzione aggiuntiva pari al 90% – 180% della somma stessa.

Nel dettaglio queste sanzioni possono essere di due tipi:

1.  Sanzione amministrativa

Se viene verificato che l’investimento non aveva le caratteristiche per rientrare nelle casistiche agevolate, si accerterà una indebita deduzione dell’imponibile delle quote determinate in applicazione dell’iperammortamento e quindi la deducibilità di quote di ammortamento, che dovranno essere determinate caso per caso sulla base della norma che legittima l’ammortamento.

La conseguenza in ogni caso sarà l’accertamento di un maggior reddito e di una maggiore imposta per l’esercizio o gli esercizi di riferimento.

Oltre alla differenza dell’imposta in caso di errore, a seconda delle casistiche e delle applicazioni, sussiste la possibilità di andare incontro ad una sanzione che può variare dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.

2.  Sanzione penale

A seconda dei casi, possono essere accertati i presupposti del reato fiscale e cioè “l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici o raggiri condotte simulatorie o fraudolente”.

In questo caso, è bene ricordare che mentre la sanzione amministrativa incide solo sul patrimonio in quanto si risolve in un pagamento di sole somme di denaro, quella penale può incidere anche sulla libertà personale.

Riportiamo per completezza e condivisione delle esperienze alcuni casi pratici eclatanti ed esplicativi di quanto sopra riportato e che abbiamo incontrato dal 2017 ad oggi:

Caso 1: Cattiva interpretazione del termine Autocertificazione.

L’azienda X ci richiede di peritare un macchinario in quanto di valore superiore a € 500.000.

Durante i primi incontri apprendiamo che l’anno precedente l’azienda ha iniziato ad iperammortizzare un bene ma ci rendiamo conto che l’azienda non presenta un processo ed sistema informativo tale da poter potenzialmente soddisfare il requisito RO3 per il nuovo macchinario.

Alla richiesta di illustrarci i dettagli di come avessero operato l’integrazione logistica automatizzata per la macchina iperammortizzata l’anno precedente, la risposta è stata “Non l’abbiamo fatto. Ci siamo autocertificati.”.

Dopo i necessari approfondimenti del caso, l’azienda ha optato per un “ravvedimento operoso”, rimandando la fruizione dell’iperammortamento al momento in cui avrà svolto le necessarie attività per poter soddisfare in toto i requisiti richiesti.

Caso 2: Caratteristiche  in capo esclusivamente alla macchina

L’azienda Y ci richiede di peritare un macchinario, anche se di valore inferiore a € 500.000, perché preferisce che le formalità le sbrighi il perito, reputando che fosse necessario soltanto apporre una firma in un non meglio precisato modulo in quanto la macchina possedeva già tutte le caratteristiche necessarie per l’iperammortamento.

L’azienda non presentava alcun grado di informatizzazione.

Abbiamo intrapreso un’attività di innovazione e digitalizzazione del processo produttivo dell’azienda per fare in modo di essere in grado di soddisfare i requisiti, prima di procedere con le attività peritali.

Caso 3: Macchinario installato già periziato

L’azienda Z ci riferisce dell’acquisto di un macchinario che le verrà consegnato completo di perizia che sancisce la presenza dei requisiti di legge, pertanto per essendo di importo maggiore di € 500.000, reputa di non necessitare della perizia giurata in quanto “il bene risulterà già periziato alla fonte”.

In questo caso per prima cosa abbiamo fatto chiarezza sul fatto che un macchinario non possa essere già periziato dal produttore, in quanto la perizia deve essere eseguita documentando l’utilizzo della macchina inserita nel processo produttivo dell’acquirente/utilizzatore ed, inoltre, perché per quanto concerne la perizia viene richiesto il requisito di terzietà ossia il perito o l’ente certificatore devono dichiarare “la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia”.

In seguito abbiamo supervisionato le attività per ottenere i requisiti di legge e procedere con la perizia giurata.

Caso 4: Autocertificazione per l’anno precedente

L’azienda W ci riferisce che, allo scopo di risparmiare sulle spese peritali, per un macchinario del valore a cespite di qualche migliaio di euro inferiore a € 500.000, preferisce che il legale rappresentante produca un’autocertificazione per l’anno precedente in maniera tale da inserire la relativa quota di iperammortamento già nel bilancio dell’anno passato.

Abbiamo portato all’attenzione dell’azienda il fatto che così facendo si sarebbero esposti ad un forte rischio di incorrere in sanzioni in quanto:

  • La perizia non era stata ancora prodotta da parte nostra in quanto 2 dei 5+2 requisiti non erano ancora stati implementati da parte loro, pertanto avrebbero autocertificato un bene senza tutti i requisiti di legge.
  • L’autocertificazione sarebbe stata priva di data certa, invalidandola di fatto.

L’azienda era palesemente (ma anche comprensibilmente) all’oscuro degli essenziali elementi a corredo della legge e delle pratiche a questa correlate e, dopo una serie di approfondimenti, ha preferito tornare sui suoi passi e permetterci di procedere con le attività di supporto messe in campo per soddisfare pienamente tutti i requisiti.


Sottolineiamo che la casistica presentata non è esaustiva e non ha alcun intento delatorio o ipercritico ma ha lo scopo di sensibilizzare i possibili interessati al tema su alcuni risvolti del Piano Nazionale Industria 4.0 e relativi benefici fiscali, che spesso vengono trascurati o mal interpretati.

In caso di dubbio siamo a disposizione per approfondimenti tecnici, consulenze preventiva all’acquisto dei beni I4.0 e per le analisi tecniche e relative perizie tecniche giurate.