Le insidie dell’autocertificazione per l’iperammortamento

Il titolo vuole essere un po’ provocatorio per richiamare l’attenzione su una possibilità che viene data alle aziende che vogliono accedere all’iperammortamento ossia l’autocertificazione.

Nota: ad oggi l’iperammortamento è stato sostituito dal Credito di imposta, ma tecnicamente i requisiti tecnici e le modalità di adempimento (perizia o autocertificazione) sono rimaste le medesime. 

Prima di tutto cos’è l’autocertificazione nel contesto di Industria 4.0/Impresa 4.0/Transizione 4.0 in Italia e a cosa si riferisce?

Per approfondire il tema prendiamo spunto dalle esperienze svolte in collaborazione con il Polo Tecnologico di Pordenone (ora Polo Tecnologico Alto Adriatico – Centro di Trasferimento Tecnologico Industria 4.0 certificato dal MISE).

Per facilità di lettura riportiamo qui di seguito i titoli dei vari capitoli a cui poter accedere direttamente facendo clic sul titolo o sull’icona:

Per stimolare la crescita della ricchezza nazionale anche e soprattutto attraverso la trasformazione digitale (misura 4.0) delle aziende italiane nelle leggi di Bilancio dal 2017 ad oggi sono state previste diverse agevolazioni, la maggior parte delle quali afferenti al Piano Nazionale Industria 4.0

Si tratta concretamente degli investimenti in macchine intelligenti, interconnesse, il cui elenco è categorizzato nell’Allegato A collegato all’art. 1 comma 11 della Legge di Bilancio n. 232/2016 a cui fanno riferimento poi l’art. 1 comma 30 legge 205/2017 e l’art. 1 comma 60 legge 145/2018.

Le misure di riferimento sono:

SUPER AMMORTAMENTO

+130%

Super-ammortamento

  • Incremento del 30% (nel 2017 era il 40%) del costo fiscale di beni materiali strumentali.
  • Solo per le imposte sui redditi e non ai fini Irap
  • Può essere portato extra-contabilmente in deduzione del reddito attraverso l’effettuazione di variazioni in diminuzione in dichiarazione 

IPER
AMMORTAMENTO

Fino al +270%

Iper-ammortamento

  • riservata ai soli imprenditori
  • maggiorazione del 170% (nel 2017/18 era del 150%) del costo deducibile di tutti i beni strumentali categorizzati in documenti del Mise.
  • prevista un’ulteriore maggiorazione 40% per il costo deducibile di beni immateriali (software) funzionali a I4.0: iperammortamento SW al 140%

 

Nel prosieguo di questo documento ci focalizzeremo su quest’ultima agevolazione.

A questo indirizzo trovate i documenti ufficiali del MISE in proposito.

Nello specifico per quanto concerne l’IPERAMMORTAMENTO bisogna approfondire i Requisiti Tecnologici che risultano assolutamente necessari per accedere a questo beneficio fiscale:

REQUISITI TECNOLOGICI RICHIESTI PER ACCEDERE ALL’IPERAMMORTAMENTO

Per poter beneficiare di Iperammortamento i beni materiali devono appartenere alla lista allegata alla Legge di Bilancio e devono soddisfare alcune caratteristiche specifiche:

•       5+2 Requisiti per beni dell’Allegato A (Beni Strumentali), Sezione 1

•       1 Requisito («interconnessione») per beni dell’Allegato B (Beni Immateriali) e per Allegato A, Sezione 2 e 3

Nota: i requisiti messi a disposizione dal bene sono condizioni necessarie ma non sufficienti, chi vuole godere del beneficio deve dimostrare di utilizzare le potenzialità del bene nella maniera prescritta dalla legge (questo NON è a carico del fornitore dei beni).

La fruizione del super e dell’iperammortamento avviene in maniera del tutto automatica, nel senso che non è necessario presentare richiesta a qualche ente o ufficio per fruire del beneficio.

Ciò che si fa in fase di redazione del bilancio:

  • si calcola la quota di ammortamento;
  • la si deduce dal reddito imponibile;
  • si calcolano le imposte dovute su quell’imponibile ridotto.

Occorre allegare al bilancio l’autocertificazione del titolare dell’impresa o del legale rappresentante o la perizia, che attesta che il bene possiede i requisiti per usufruire dell’iperammortamento.

La legge prevede due diverse procedure per accedere all’agevolazione:

  • Autocertificazione: Nel caso di beni aventi ciascuno un costo di acquisizione non superiore a 500.000 euro, è possibile adempiere all’onere documentale anche attraverso “una dichiarazione resa dal legale rappresentante.
  • Perizia Giurata, obbligatoria nel caso siano superiori a € 500.000, facoltativa a scelta dell’azienda per beni inferiori.

È bene in ogni caso fare attenzione ad alcuni dettaglii spesso trascurati:
Se l’investimento ha ad oggetto “impianti” o porzioni di impianti, il limite dei 500.000 euro va applicato non già ai singoli beni o parti o componenti autonomamente considerati ma all’investimento complessivo e ciò anche se le singole macchine (o le singole componenti) sono state acquistate presso lo stesso fornitore con atti di acquisto separati o presso fornitori diversi.

Nell’ipotesi in cui, invece, l’investimento abbia ad oggetto più beni di costo unitario non superiore al limite dei 500.000 euro, non costituenti impianti o porzione di impianti, è comunque in “facoltà” dell’impresa richiedere, per motivi prudenziali o per altri motivi, l’intervento del professionista (o dell’ente accreditato) per ottenere, in alternativa alla semplice autocertificazione delle verifiche tecniche richieste dalla disciplina, il rilascio di una perizia giurata (o di un attestato di conformità). 

Entrando nello specifico:

ANALISI TECNICA & PERIZIA TECNICA GIURATA

Sopra i € 500.000 (valore cumulativo degli investimenti!) è necessaria una perizia giurata di un ente certificato o di un perito iscritto all’albo degli ingegneri (o dei periti) ed in possesso di una adeguata RC professionale.

Il perito redige un’Analisi Tecnica in cui illustra, documenta, comprova come il processo aziendale in cui il bene tecnologico è inserito rispetti i requisiti di legge.

A questa segue una Perizia Tecnica Giurata, giurata davanti ad un notaio o al pubblico ufficiale competente del Tribunale.

A tutela della proprietà intellettuale e della riservatezza dell’utilizzatore del bene, nonché di terze parti coinvolte (es. produttori di beni strumentali, integratori di sistema, clienti dei prodotti realizzati dalla macchina iperammortizzata), l’analisi tecnica sarà realizzata in maniera confidenziale dal professionista o dall’ente di certificazione.

Essa sarà custodita presso la sede dell’utilizzatore del bene iperammortizzato.

Le informazioni contenute potranno essere rese disponibili solamente su richiesta di pubblici ufficiali incaricati di verifiche fiscali o su mandato dell’autorità giudiziaria.

 

AUTOCERTIFICAZIONE

Per valore dei beni (o sommatoria dei costi dei beni) inferiore a € 500.000 il legale rappresentante può autocertificare il possesso dei requisiti obbligatori da parte dell’azienda.

Si assume in questo modo la responsabilità penale della correttezza di quanto dichiarato, sia dal punto di vista tecnico che da quello fiscale.

L’Autocertificazione va accompagnata da data certa.

Il nostro consiglio è di accompagnare l’autocertificazione con un’analisi tecnica puntuale dei requisiti di legge del processo produttivo, come richiesto dalla legge e successive circolari.

Come riportato nelle premesse per i beni strumentali al di sotto dei € 500.000 non sussiste l’obbligo di ricorrere ad un’attestazione di conformità ai requisiti di legge tramite perizia giurata o dichiarazione rilasciata da un ente di certificazione, purché tali beni non siano parte di un impianto o porzione di impianto, nel qual caso ai fini dell’iperammortamento i beni perdono la loro singolarità e devono essere valutati complessivamente.

1. Rischi di interpretazione troppo estensiva

Leggendo ciò che la legge prescrive riguardo all’autocertificazione molti soggetti ritengono questo significhi redigere un generico documento del tipo che esemplifichiamo:

  • Foglio di carta intestata dell’azienda nel quale il legale rappresentante dichiara di avere titolo a procedere con l’iperammortamento.
  • Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (art. 46 DPR 445/2000) in cui il legale rappresentante dell’azienda dichiara che l’investimento soddisfa i requisiti della legge sull’iperammortamento.

Questa condotta, pur non essendo totalmente errata ma perlomeno incompleta, si basa su una mala interpretazione e su un fraintendimento pericolosissimi, ossia si confonde il fatto di dichiarare il possesso dei requisiti con il fatto di conoscerli, averli compresi e messi in atto nel proprio processo aziendale in maniera compiuta per le richieste di legge.

A tal proposito la circolare MISE n. 547750 del 15.12.17 cita: 

 “(…) In base al richiamato comma 11 dell’art. 1 della citata legge n. 232 del 2016, la perizia giurata o l’attestazione di conformità devono accertare “che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. (…)”.

L’autocertificazione da sola non è sufficiente, in quanto bisogna accompagnarla con una descrizione tecnica dei beni e di come questi soddisfino i requisiti di legge previsiti dalla loro categorizzazione ed appartenenza all’Allegato A o B definiti dalla Legge 232/2016 e successive integrazioni e modifiche..

Inoltre va ricordato che l’autocertificazione deve avere data certa, infatti, nel caso di una Perizia Tecnica Giurata da parte del perito, è l’ufficiale giudiziario che assevera la perizia o il notaio, che provvedono ad apporre i timbri con marcatura temporale e registrare l’atto pubblico.

2.        Rischi di interpretazione troppo riduttiva

Sono presenti ulteriori comportamenti che possono sfociare in serie problematiche relative alla fruizione dell’iperammortamento:

  • Supporre che i requisiti tecnici siano in capo esclusivamente ai beni acquistati.
  • Confondere l’attestazione di iperammortizzabilità o i documenti tecnici (“autodichiarazioni”) dei produttori dei beni con la Perizia Tecnica Giurata o con una generica “Certificazione I4.0”.
 
Requisiti tecnici esclusivamente in capo ai beni acquistati

La verifica dei requisiti tecnici ai fini della fruizione dell’iperammortamento considera il bene strumentale inserito nel contesto del processo produttivo aziendale, sia che questo rappresenti un’attività manifatturiera, sia che rappresenti un’attività di fornitura di servizi (“Impresa 4.0”).

Pertanto, non basta che il bene presenti delle specifiche caratteristiche tecniche a corredo della propria configurazione, ma bisogna che queste caratteristiche tecniche vengano usate ed integrate nel proprio processo produttivo dall’azienda che intende godere dell’iperammortamento.

La Circolare n. 547750 del 15.12.17 del MISE infatti esemplifica, nei modelli di documento a corredo della stessa, alcune osservazioni per dei beni catalogati nell’Allegato A – Prima Sezione:

Al fine dell’applicazione dell’iperammortamento, il bene in analisi deve obbligatoriamente avere tutte le seguenti 5 caratteristiche:

RO1. controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller);

RO2.  interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni   e/o part program;

RO3. integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo;

RO4. interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive;

RO5. rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

Alcune Caratteristiche Obbligatorie citate sono di esclusiva pertinenza della macchina e devono essere quindi garantite dall’OEM (in rosso); altre sono a carico oltre che dell’OEM anche dell’azienda beneficiaria END USER (in verde).

Oltre a questi sono presenti altri 2 Requisiti Ulteriori da soddisfare, scegliendoli da una rosa di 3 disponibili.

In definitiva le caratteristiche della macchina sono condizioni necessarie ma non sufficienti, l’azienda deve creare le condizioni per tradurle dalla potenzialità al concreto utilizzo.

Dichiarazioni dei produttori

Con l’apprezzabile intento di aiutare i propri clienti nella scelta dei beni e di agevolare i periti chiamati a redigere la perizia o i legali rappresentanti alle prese con l’autocertificazione, molti produttori oggigiorno forniscono dei documenti che dichiarano il possesso delle caratteristiche tecniche previste per soddisfare i requisiti per l’iperammortamento o spiegano in maniera approfondita come il bene debba essere configurato a tale scopo.

Questa dichiarazione non sostituisce in alcun modo l’eventuale autocertificazione in quanto la responsabilità del possesso dei requisiti di legge è totalmente in carico all’azienda acquirente, che deve installare e configurare il bene dentro i propri sistemi aziendali ed il proprio processo produttivo in modo tale da rendere il bene stesso conforme ai requisiti di legge.

Molto spesso inoltre viene sottovalutato il Requisito Obbligatorio 3 (RO3)  inerente l’integrazione del bene con il sistema logistico di fabbrica per la realizzazione della tracciabilità dei prodotti o dei lotti di produzione. 

In generale nel caso di accertamento e nel caso in cui anche solo uno dei requisiti non fosse rispettato, si può incorrere in sanzioni considerevoli, che generalmente sono quelle previste in caso di violazione delle norme sulle imposte dirette e sul valore aggiunto e che contemplano, dal punto di vista economico, la restituzione della somma relativa all’iperammortamento oltre ad una sanzione aggiuntiva pari al 90% – 180% della somma stessa.

Nel dettaglio queste sanzioni possono essere di due tipi:

1.  Sanzione amministrativa

Se viene verificato che l’investimento non aveva le caratteristiche per rientrare nelle casistiche agevolate, si accerterà una indebita deduzione dell’imponibile delle quote determinate in applicazione dell’iperammortamento e quindi la deducibilità di quote di ammortamento, che dovranno essere determinate caso per caso sulla base della norma che legittima l’ammortamento.

La conseguenza in ogni caso sarà l’accertamento di un maggior reddito e di una maggiore imposta per l’esercizio o gli esercizi di riferimento.

Oltre alla differenza dell’imposta in caso di errore, a seconda delle casistiche e delle applicazioni, sussiste la possibilità di andare incontro ad una sanzione che può variare dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.

2.  Sanzione penale

A seconda dei casi, possono essere accertati i presupposti del reato fiscale e cioè “l’utilizzo di documentazione falsa o per operazioni inesistenti, artifici o raggiri condotte simulatorie o fraudolente”.

In questo caso, è bene ricordare che mentre la sanzione amministrativa incide solo sul patrimonio in quanto si risolve in un pagamento di sole somme di denaro, quella penale può incidere anche sulla libertà personale.

Riportiamo per completezza e condivisione delle esperienze alcuni casi pratici eclatanti ed esplicativi di quanto sopra riportato e che abbiamo incontrato dal 2017 ad oggi:

Caso 1: Cattiva interpretazione del termine Autocertificazione.

L’azienda X ci richiede di peritare un macchinario in quanto di valore superiore a € 500.000.

Durante i primi incontri apprendiamo che l’anno precedente l’azienda ha iniziato ad iperammortizzare un bene ma ci rendiamo conto che l’azienda non presenta un processo ed sistema informativo tale da poter potenzialmente soddisfare il requisito RO3 per il nuovo macchinario.

Alla richiesta di illustrarci i dettagli di come avessero operato l’integrazione logistica automatizzata per la macchina iperammortizzata l’anno precedente, la risposta è stata “Non l’abbiamo fatto. Ci siamo autocertificati.”.

Dopo i necessari approfondimenti del caso, l’azienda ha optato per un “ravvedimento operoso”, rimandando la fruizione dell’iperammortamento al momento in cui avrà svolto le necessarie attività per poter soddisfare in toto i requisiti richiesti.

Caso 2: Caratteristiche  in capo esclusivamente alla macchina

L’azienda Y ci richiede di peritare un macchinario, anche se di valore inferiore a € 500.000, perché preferisce che le formalità le sbrighi il perito, reputando che fosse necessario soltanto apporre una firma in un non meglio precisato modulo in quanto la macchina possedeva già tutte le caratteristiche necessarie per l’iperammortamento.

L’azienda non presentava alcun grado di informatizzazione.

Abbiamo intrapreso un’attività di innovazione e digitalizzazione del processo produttivo dell’azienda per fare in modo di essere in grado di soddisfare i requisiti, prima di procedere con le attività peritali.

Caso 3: Macchinario installato già periziato

L’azienda Z ci riferisce dell’acquisto di un macchinario che le verrà consegnato completo di perizia che sancisce la presenza dei requisiti di legge, pertanto per essendo di importo maggiore di € 500.000, reputa di non necessitare della perizia giurata in quanto “il bene risulterà già periziato alla fonte”.

In questo caso per prima cosa abbiamo fatto chiarezza sul fatto che un macchinario non possa essere già periziato dal produttore, in quanto la perizia deve essere eseguita documentando l’utilizzo della macchina inserita nel processo produttivo dell’acquirente/utilizzatore ed, inoltre, perché per quanto concerne la perizia viene richiesto il requisito di terzietà ossia il perito o l’ente certificatore devono dichiarare “la propria terzietà rispetto ai produttori e/o fornitori dei beni strumentali, servizi e beni immateriali oggetto della perizia”.

In seguito abbiamo supervisionato le attività per ottenere i requisiti di legge e procedere con la perizia giurata.

Caso 4: Autocertificazione per l’anno precedente

L’azienda W ci riferisce che, allo scopo di risparmiare sulle spese peritali, per un macchinario del valore a cespite di qualche migliaio di euro inferiore a € 500.000, preferisce che il legale rappresentante produca un’autocertificazione per l’anno precedente in maniera tale da inserire la relativa quota di iperammortamento già nel bilancio dell’anno passato.

Abbiamo portato all’attenzione dell’azienda il fatto che così facendo si sarebbero esposti ad un forte rischio di incorrere in sanzioni in quanto:

  • La perizia non era stata ancora prodotta da parte nostra in quanto 2 dei 5+2 requisiti non erano ancora stati implementati da parte loro, pertanto avrebbero autocertificato un bene senza tutti i requisiti di legge.
  • L’autocertificazione sarebbe stata priva di data certa, invalidandola di fatto.

L’azienda era palesemente (ma anche comprensibilmente) all’oscuro degli essenziali elementi a corredo della legge e delle pratiche a questa correlate e, dopo una serie di approfondimenti, ha preferito tornare sui suoi passi e permetterci di procedere con le attività di supporto messe in campo per soddisfare pienamente tutti i requisiti.


Sottolineiamo che la casistica presentata non è esaustiva e non ha alcun intento delatorio o ipercritico ma ha lo scopo di sensibilizzare i possibili interessati al tema su alcuni risvolti del Piano Nazionale Industria 4.0 e relativi benefici fiscali, che spesso vengono trascurati o mal interpretati.

In caso di dubbio siamo a disposizione per approfondimenti tecnici, consulenze preventiva all’acquisto dei beni I4.0 e per le analisi tecniche e relative perizie tecniche giurate.