Transizione 4.0 e Legge 234/21 (Legge di Bilancio 2022)

Introduzione

Il 30 dicembre 2021 è stata pubblicata la legge n. 234 (la cosiddetta Legge di Bilancio 2022) che, come già noto, estende gli incentivi previsti dal piano Transizione 4.0 fino al dicembre 2025 con la corrispondente estensione a giugno 2026 per dare la possibilità di consegne tardive dei beni.

Visto l’ampio orizzonte temporale, la legge consentirà alle imprese di pianificare i propri investimenti per un periodo più esteso rispetto alle leggi precedenti (soprattutto la 232/16, la 205/17, la 145/2018 e la 160/19) e quindi di poter pianificare e sviluppare in modo più completo la progettualità aziendale in termini di investimenti su più annualità.

Va notato che per gli investimenti che saranno effettuati a partire dal 2023, l’intensità delle agevolazioni sarà ridotta al 20%.

Aliquote delle agevolazioni

Per gli investimenti già in essere, ossia per anticipi già pagati o installazioni già attive, il riferimento è alla legge vigente al momento dell’effettuazione dell’investimento.

Vediamo quali sono le agevolazioni previste per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025.

Negli anni è prevista la graduale riduzione dell’entità delle agevolazioni, con una prima riduzione nel 2022 rispetto al 2021 e poi via via a calare sia per gli investimenti in beni materiali che in beni immateriali.

Da ricordare che, per questi ultimi, è prevista anche l’agevolazione per la modalità di fruizione in cloud computing, per quanto riguarda la quota imputabile per competenza dell’annualità in esame, secondo quanto stabilità dal comma 1058-ter.

Annualità 2022

Per investimenti effettuati dal 01/01/2022 al 31/12/2022 o al 30/06/2023 se con prenotazione, ossia versamento di almeno il 20% del valore dell’investimento, entro il 31/12/2022.

Se non ci saranno aggiornamenti o variazioni, il credito derivante dall’acquisto di beni strumentali ordinari (6%), a partire dal 01/01/2022 sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.

Tipologia di bene

Tetto di spesa complessivo

Aliquota credito d’imposta

Beni materiali e immateriali ordinari (ossia NON 4.0)

Beni materiali fino a 2 milioni di euro

6%

Beni immateriali fino a 1 milioni di euro

Beni materiali 4.0 (rif. Allegato A)

fino a 2,5 milioni di euro

40%

da 2,5 a 10 milioni di euro

20%

da 10 a 20 milioni di euro

10%

oltre 20 milioni

0%

Beni immateriali 4.0 (rif. Allegato B compresi i beni in modalità di cloud computing)

fino a 1 milione di euro

20%

Annualità 2023

Investimenti effettuati dal 01/01/2023 al 31/12/2023 o al 30/06/2024 se con prenotazione, ossia versamento di almeno il 20% del valore dell’investimento, entro il 31/12/2023.

Nel 2023 scomparirà l’agevolazione riconosciuta per i beni ordinari (ossia “NON 4.0”) e le percentuali di agevolazione calcolate sui valori dei cespiti verranno dimezzate, con l’eccezione degli investimenti in software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni relative al paradigma Industria 4.0

Tipologia di bene

Tetto di spesa complessivo

Aliquota credito d’imposta

Beni materiali 4.0 (rif. Allegato A)

fino a 2,5 milioni di euro

20%

da 2,5 a 10 milioni di euro

10%

da 10 a 20 milioni di euro

5%

oltre 20 milioni

0%

Beni immateriali 4.0 (rif. Allegato B compresi i beni in modalità di cloud computing)

fino a 1 milione di euro

20%

Annualità 2024

Investimenti effettuati dal 01/01/2024 al 31/12/2024 o al 30/06/2025 se con prenotazione, ossia versamento di almeno il 20% del valore dell’investimento, entro il 31/12/2024)

Nel 2024 rimarranno invariate le aliquote di agevolazione per i beni materiali ma verrà ridotta del 5% l’aliquota per investimenti in software et similia.

Tipologia di bene

Tetto di spesa complessivo

Aliquota credito d’imposta

Beni materiali 4.0 (rif. Allegato A)

fino a 2,5 milioni di euro

20%

da 2,5 a 10 milioni di euro

10%

da 10 a 20 milioni di euro

5%

oltre 20 milioni

0%

Beni immateriali 4.0 (rif. Allegato B compresi i beni in modalità di cloud computing)

fino a 1 milione di euro

15%

Annualità 2025

Investimenti effettuati dal 01/01/2025 al 31/12/2025 o al 30/06/2026 se con prenotazione, ossia versamento di almeno il 20% del valore dell’investimento, entro il 31/12/2025).

Anche in questo caso continua il taglio dell’agevolabilità degli investimenti in beni immateriali con un altro -5% rispetto all’anno precedente, mentre risultano invariate le aliquote sui beni immateriali.

Tipologia di bene

Tetto di spesa complessivo

Aliquota credito d’imposta

Beni materiali 4.0 (rif. Allegato A)

fino a 2,5 milioni di euro

20%

da 2,5 a 10 milioni di euro

10%

da 10 a 20 milioni di euro

5%

oltre 20 milioni

0%

Beni immateriali 4.0 (rif. Allegato B compresi i beni in modalità di cloud computing)

fino a 1 milione di euro

10%

Oneri documentali

Dicitura in fattura

Il comma 44 dell’articolo 1 della Legge 234 indica la modifica di diversi riferimenti ai commi della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) per adeguarli all’aggiornamento delle misure agevolative, soprattutto per la sostituzione del riferimento del comma 1058 con il comma 1058-ter.

Riportiamo alcuni esempi di dicitura da riportare in fattura (non vincolanti e non “ufficiali”):

  • Bene agevolabile ai sensi dell’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della legge 30/12/2020 n. 178
  • Beni agevolabili ai sensi dell’Art.1 commi da 1051 a 1063 della Legge 178/20 come aggiornata dalla legge 234/21 Art.1, comma 44″

Perizia o autocertificazione

Come nella precedente legge, per investimenti superiori ai € 300.000 è richiesta una perizia asseverata (o giurata) oppure una attestazione di conformità rilasciate da un perito abilitato o da un ente di certificazione, che provi che i beni inseriti nel processo aziendale possiedono le caratteristiche tecniche previste dalla legge.

Per gli investimenti inferiori ai € 300.000 la perizia/attestazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell’azienda beneficiaria delle agevolazioni.

Comunicazione al MiSE: obbligo o facoltà?

Nella legge 234/21 non sono presenti eccessivi chiarimenti riguardo all’invio della comunicazione degli investimenti al MISE (per ciascun periodo di imposta agevolabile) nel senso che il riferimento di legge rimanda al comma 1059 della Legge 178/20 che recita:

“Al solo fine di consentire al Ministero dello sviluppo economico di acquisire le informazioni necessarie per valutare l’andamento, la diffusione e l’efficacia delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058, le imprese che si avvalgono di tali misure effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti il modello, il contenuto, le modalità̀ e i termini di invio della comunica- zione in relazione a ciascun periodo d’imposta agevolabile.”

Nel 2020 questa comunicazione veniva data come obbligatoria ma, pragmaticamente, visto che il modello di comunicazione è stato diffuso solo a ottobre 2021, è stato chiarito che “l’invio della comunicazione avvenga da parte delle imprese su base volontaria e in ottica collaborativa”.

Ed è stato ribadito “che sia il diritto all’applicazione delle discipline agevolative e sia l’utilizzo in compensazione dei relativi crediti non sono in alcun modo subordinati al suddetto invio”.

Si suppone quindi che tale comunicazione rimanga suggerita e consigliabile “in ottica collaborativa” ma non obbligatoria.

Cumulabilità

Il credito d’imposta non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP e risulta cumulabile con altre agevolazioni (ad esempio per gli investimenti nel Mezzogiorno o la Nuova Sabatini) a condizione che il cumulo non porti al superamento del costo totale sostenuto.

Ragioneria dello Stato il 31/12/21 ha diffuso la circolare numero 33 nella quale spiega che non esiste nessun divieto di cumulo tra le misure finanziate con le risorse  del PNRR e altri incentivi per gli stessi investimenti, ma soltanto un divieto di doppio finanziamento, quindi soffermandosi e operando un distinguo tra i concetti di “doppio finanziamento e cumulabilità.

Altre misure

Nuova Sabatini 

La misura, rifinanziata dalla legge 234/21, sostiene gli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese mediante un contributo a sostegno degli interessi pagati per il finanziamento avviato per l’acquisto di beni strumentali all’attività dell’impresa.

Scompare però la possibilità di fruire dell’incentivo in un’unica quota per investimenti sopra i € 200.000, mentre rimane valida per finanziamenti di valore inferiore a questa soglia.

Questa tipologia di misura offre un beneficio finale del 10% sui beni rientranti negli allegati A e B.

Chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate: Circolare 9/E del 23/07/2021

Credito d’imposta Beni Strumentali: chiarimenti sulla Circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato alcuni chiarimenti sul credito d’imposta beni strumentali (ex super/iper ammortamento, misure modificate dalla Legge di Bilancio 2020), attraverso la Circolare n. 9/E.

Tra i chiarimenti più rilevanti previsti dalla Circolare 9/E evidenziamo quelli relativi all’arco temporale di applicazione: il periodo che va dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, è disciplinato contemporaneamente dalla Legge di Bilancio 2020 e dalla Legge di Bilancio 2021.

Nel caso in cui gli investimenti siano stati effettuati in questo arco temporale, la circolare 9/E chiarisce che:

  • si applica la Legge di Bilancio 2020 agli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si è proceduto all’ordine vincolante, è stato versato un acconto pari almeno al 20% e siano completati entro il 30 giugno 2021;
  • si applica la Legge di Bilancio 2021 nei casi in cui non si sia proceduto all’ordine vincolante e pagato un acconto pari almeno al 20%, alla data del 15 novembre 2020.

 

DURC

La Circolare 9/E specifica che è necessario essere in possesso di Durc regolare al momento della compensazione del credito d’imposta. Il DURC deve risultare in corso di validità all’atto di ciascun utilizzo in compensazione. Il DURC irregolare preclude la fruizione del credito d’imposta spettante e nel caso sia stato utilizzato, il credito è da ritenersi indebito.

 

Utilizzo del credito d’imposta oltre il terzo anno successivo a quello di entrata in funzione o di interconnessione del bene agevolato

Premesso che il credito d’imposta deve essere fruito in tre quote annuali di pari importo tramite compensazione in F24 a decorrere dall’anno di entrata in funzione o di interconnessione, l’Agenzie delle Entrate precisa che la ripartizione in quote annuali risponde alla necessità di porre un limite annuo all’utilizzo del credito. Pertanto, nel caso in cui la quota annuale non sia utilizzata, l’ammontare residuo può essere portato avanti nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi, andando a sommarsi alla quota fruibile in quell’anno.

L’AdE ha quindi smentito una risposta di un’Agenzia delle Entrare regionale che qualche giorno prima, in una risposta a un interpello, aveva considerato i 3 anni come periodo massimo di fruizione.

 

Utilizzo del credito d’imposta in un’unica quota annuale per i beni ordinari

In base alle modalità introdotte dal Decreto Sostegni Bis, per gli investimenti effettuati tra il 16 novembre 2020 e il 31 dicembre 2021, l’utilizzo del credito in una quota unica annuale rappresenta una facoltà, quindi non è obbligatorio. Nel caso in cui tale facoltà non venga esercitata, il beneficiario può scontare il credito in tre quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di entrata in funzione/interconnessione dei beni, come già previsto dalla normativa.

 

Ritardo nell’interconnessione

Nella Circolare 9/E, l’AdE torna a fare chiarezza sul ritardo nell’interconnessione del bene. Il quesito è se questo ritardo può ostacolare la completa fruizione del credito d’imposta o produce un semplice “slittamento” del momento in cui si può iniziare a godere del beneficio. L’AdE risponde che, in caso di disallineamento temporale tra l’entrata in funzione del bene “industria 4.0” e la sua interconnessione, la fruizione del credito d’imposta avviene inizialmente in misura “ridotta” applicando le aliquote relative ai beni “ordinari”, per poi rinviare la fruizione del credito in misura piena a partire dall’anno di avvenuta interconnessione.

È necessario tener sempre presente che, come sottolineato dalla Risposta a interpello n.394, il bene da interconnettere deve essere dotato (già al momento dell’entrata in funzione) di tutte le caratteristiche tecnologiche richieste dal paradigma 4.0 e che l’interconnessione tardiva può essere dovuta soltanto alla necessità di completare l’infrastruttura informatica indispensabile ad interconnettere il bene.

 

Il credito d’imposta beni strumentali può essere trasferito in caso di operazioni straordinarie

L’Agenzia delle Entrate chiarisce anche che il credito d’imposta può essere trasferito in caso di conferimento d’azienda, di ramo d’azienda o in caso di altre operazioni straordinarie. Fermo restando il divieto di trasferimento del credito d’imposta per ragioni legate alla soggettività del credito, sono ammesse alcune eccezioni.

Il trasferimento della titolarità è infatti ammesso nei casi di fusione, successione per decesso dell’imprenditore individuale, scissione e cessione del ramo d’azienda che lo ha generato.

In linea generale, in presenza di operazioni straordinarie caratterizzate dal trasferimento dell’azienda o di un ramo d’azienda nel cui ambito è rinvenibile il bene agevolato, l’avente causa (cessionario) continuerà a fruire del credito maturato in capo al dante causa (cedente) indipendentemente dal sopravvenuto cambiamento di proprietà del complesso aziendale.

 

Documentazione: riferimento normativo da indicare sulle fatture

Sulle fatture, in caso di acquisti di beni strumentali effettuati a partire dal 16 novembre 2020, è necessario indicare:

  • il riferimento alla Legge di Bilancio 2020, per gli investimenti per i quali alla data del 15 novembre 2020 si sia proceduto all’ordine vincolante e sia stato versato l’acconto del 20%;
  • i riferimenti normativi alla Legge di Bilancio 2021, per gli investimenti intrapresi a decorrere dal 16 novembre 2020, per i quali alla data del 15 novembre 2020 non ci sia stato l’ordine e/o il versamento di un acconto di almeno il 20%.

 

Nel caso di documenti già emessi è possibile effettuare una correzione attraverso le modalità già indicate dalla risposta all’interpello n. 438 del 5 ottobre 2020.

Contatti per richiesta di consulenza

I4.0 legge 160 2019

Incentivi Industria 4.0 con la Legge di Bilancio n. 160/2019

CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (LEGGE DI BILANCIO 2020).

La Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, all’articolo 1, commi da 184 a 197 (cd. ‘Legge di Bilancio 2020), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019, ridefinisce la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0, introducendo unnuovo credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi. Tale nuova disciplina, in vigore dal 1° gennaio 2020, sostituisce quelle previgenti del super ammortamento (Legge n. 208/2015, art. 1, commi da 91 a 94) e dell’iper ammortamento (Legge n. 232/2016, art. 1, commi da 8 ad 11), che restano applicabili agli investimenti in beni strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019, ovvero ‘prenotati’ a tale data mediante:
  1. un ordine confermato dal fornitore;
  2. il versamento di un acconto pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione del bene.
La nuova agevolazione per gli investimenti in beni strumentali, mutua il suo ambito applicativo, oggettivo e soggettivo, dalla disciplina del super ed iper ammortamento, ma da maggiorazione del costo di acquisto del bene (e quindi da maggiorazione dell’ammortamento in dichiarazione dei redditi) diviene un credito d’imposta. La nuova norma prevede, infatti, la concessione di un credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, dalle imprese che dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 (ovvero entro il 30 giugno 2021, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2020 sia soddisfatta la duplice condizione relativa all’ordine ed all’acconto minimo del 20%), effettuino investimenti nei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive localizzate sul territorio dello Stato.

Ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta

Gli investimenti per i quali viene riconosciuto il beneficio del nuovo credito d’imposta, risultano i seguenti:
  • Beni Materiali Strumentali Nuovi, di cui al comma 188, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex super ammortamento);
  • Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento);
  • Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, dell’art. 1, della Legge n. 160/2019 (beni ex iper ammortamento dei beni immateriali di cui all’Allegato B della cd. ‘Legge di Bilancio 2017’).
Le aliquote del credito d’imposta per le diverse tipologie di investimenti in beni strumentali, i limiti e modalità di utilizzo, possono essere riepilogati nel modo seguente:
Tipologia di investimenti Limite Credito d’imposta Utilizzo
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex ‘super ammortamento’ fino ad euro 2 milioni 6% 5 quote annuali di pari importo
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all’allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex ‘iper ammortamento’ beni materiali fino ad euro 2,5 milioni 40% 5 quote annuali di pari importo
oltre euro 2,5 milioni – fino ad euro 10 milioni 20%
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all’allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex ‘iper ammortamento’ beni immateriali fino ad euro 700.000 15% 3 quote annuali di pari importo
 

Soggetti interessati dal credito d’imposta

L’ambito applicativo soggettivo è esteso a “tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.  Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori”. (art. 1, co. 186, L. n. 160/2019)  

Utilizzo del Credito d’imposta in compensazione

Il credito d’imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione sul modello F24 e “non si applicano i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all’articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. (art. 1, co. 191, L. 160/2019) L’utilizzo in compensazione del credito d’imposta:
  • decorre “dall’anno successivoa quello di entrata in funzione dei beni per gli investimenti di cui al comma 188, ovvero a decorrere dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti di cui ai commi 189 e 190 (ovvero per i beni 4.0)”;
  • avviene in 5 quote annualidi pari importo, ridotte a 3 nel caso di beni immateriali di cui all’allegato B annesso alla Legge di Bilancio 2017;
  • richiede l’effettuazione di una comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico, il cui modello, contenuto, modalità e termini di invio, verrà stabilito da un successivo apposito decreto direttoriale;
Il credito d’imposta non potrà formare oggetto di cessione o di trasferimento, neanche all’interno del consolidato fiscale.

Beni non agevolabili

Risultano esclusi dall’agevolazione (art. 1, comma 187, Legge n. 160/2019):
  • i beni compresi nell’articolo 164, comma 1, del TUIR (autoveicoli ed altri mezzi di trasporto);
  • i beni per i quali il D.M. 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni;
  • i beni di cui all’allegato 3 annesso alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
  • i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti.

Credito d’imposta non imponibile e cumulabile

Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRES, ne della base imponibile ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109 del TUIR. Il credito d’imposta è inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto gli stessi costi, purché tale cumulo, tenuto conto dell’esenzione IRES ed IRAP non determini il superamento del costo sostenuto.

Conservazione documentazione di spesa

I soggetti che si avvalgono del credito d’imposta, ai fini dei successivi controlli, sono tenuti a conservare, a pena di revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. Inoltre, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati, devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell’articolo 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Perizia tecnica per i beni di costo superiore ad euro 300.000

In relazione agli investimenti previsti dai commi 189 e 190 (ovvero quelli ex ‘iper ammortamento’), il cui costo unitario sia superiore ad euro 300.000, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali, od un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui all’allegato A) ed all’allegato B) della Legge n. 232/2016 e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione inferiore ad euro 300.000, in luogo della perizia tecnica (o dell’attestato di conformità) può essere adempiuto mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante.

Modalità di determinazione del credito d’imposta

Il credito d’imposta è parametrato percentualmente al costo di acquisto del bene determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b) del TUIR. Per gli investimenti in leasing (ossia a mezzo di contratti di locazione finanziaria), si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Restituzione del credito d’imposta

Qualora entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento i beni agevolati vengano ceduti a titolo oneroso o siano destinati a strutture produttive ubicate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d’imposta viene ridotto in misura corrispondente, escludendo dall’originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d’imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per il periodo d’imposta in cui si verifica l’evento, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Confronto tra Nuovo Credito d’Imposta e Disciplina vigente in precedenza

1. con riferimento agli investimenti in Beni materiali strumentali nuovi di cui al comma 188 (beni ex super ammortamento), va anzitutto precisato che il credito d’imposta si applica, alle stesse condizioni e negli stessi limiti, anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni. Per una società soggetta ad IRES 24%, il credito d’imposta del 6% accordato, rappresenta un’agevolazione leggermente inferiore a quella previgente nel cd. ‘super ammortamento’. Infatti, il beneficio stimabile in precedenza era del 7,2% (ossia pari al 24% del 30% di maggiorazione accordata nel 2019). In tabella si riepilogano le caratteristiche delle normative che si sono susseguite dal 2016 al 2019 in materia di ‘super ammortamento’, messe a confronto con il nuovo credito d’imposta previsto con decorrenza dal 2020:
Anno di investimento Metodo di fruizione agevolazione Limite in euro Aiuto % Periodo fruizione
2016 e 2017 maggiorazione del costo d’acquisizione senza limiti + 40% durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988
2018 maggiorazione del costo d’acquisizione senza limiti + 30% durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988
da 01/01/2019 al 31/03/2019 Nessuna agevolazione
da 01/04/2019 a 31/12/2019 maggiorazione del costo d’acquisizione fino a 2,5 milioni + 30% durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988
2020 Credito d’imposta fino a 2 milioni 6% 5 periodi d’imposta dal periodo successivo all’entrata in funzione
  2. con riguardo poi agli investimenti in Beni Materiali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 189 (beni ex iper ammortamento), per una società soggetta ad IRES 24%, il credito d’imposta del 40% accordato, rappresenta un’agevolazione leggermente inferiore a quella previgente nel cd. ‘iper ammortamento. Infatti, il beneficio stimabile in precedenza era per il primo scaglione del 40,8% (ossia pari al 24% del 170% di maggiorazione accordata nel 2019). In tabella si riepilogano le caratteristiche delle normative che si sono susseguite dal 2017 al 2019 in materia di ‘iper ammortamento’, messe a confronto con il nuovo credito d’imposta previsto con decorrenza dal 2020:
Anni Metodo di fruizione agevolazione Limite in euro Aiuto % Periodo fruizione
2017 e 2018 maggiorazione del costo d’acquisizione senza limiti + 150% durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988
2019 maggiorazione del costo d’acquisizione fino a 2,5 milioni + 170% durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988
da 2,5 milioni a 10 milioni +100% durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988
oltre 10 milioni e fino a 20 milioni +50% durata ammortamento fiscale ex D.M. 31/12/1988
2020 Credito d’imposta fino a 2,5 milioni 40% 5 periodi d’imposta dal periodo successivo interconnessione
oltre 2,5 milioni e fino a 10 milioni 20% 5 periodi d’imposta dal periodo successivo interconnessione
  3. Infine, con riferimento ai Beni Immateriali Strumentali Nuovi, secondo il modello Industria 4.0, di cui al comma 190, (beni ex iper ammortamento beni immateriali allegato B), per una società di capitali soggetta ad IRES 24%, il credito d’imposta del 15% accordato, rappresenta un’agevolazione decisamente superiore a quella previgente nel cd. ‘iper ammortamento’. Infatti, il beneficio stimabile in precedenza era per il primo scaglione del 9,6% (ossia pari al 24% del 40% di maggiorazione accordata nel 2019), sebbene con il limite massimo di investimento introdotto di euro 700.000. In tabella si riepilogano le caratteristiche delle normative che si sono susseguite dal 2017 al 2019 in materia di ‘iper ammortamento’, messe a confronto con il nuovo credito d’imposta previsto con decorrenza dal 2020 per gli investimenti in beni immateriali di cui all’Industria 4.0:
Anni Metodo fruizione agevolazione Limite  in euro Aiuto % Periodo di fruizione
2017, 2018 e 2019 maggiorazione del costo d’acquisizione senza limiti, ma con il vincolo di subordinazione al bene materiale + 40% durata ammortamento fiscale
2020 credito d’imposta Fino a 700 mila euro Assenza vincolo di subordinazione 15% 3 periodi d’imposta dal periodo successivo all’interconnessione

Considerazioni sui beni ordinari nel 2019, per la consegna entro il 30 giugno 2020

Chi ha ordinato i beni interessati dal cd. ‘super ammortamento’ pagando l’acconto del 20% entro il 31 dicembre 2019 può valutare se farli consegnare prima del 30 giugno 2020 (con il conseguente mantenimento del ‘super ammortamento’) oppure posticipare la consegna al periodo decorrente dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, facendo decadere l’effetto ‘prenotativo’ 2019 e beneficiare così del nuovo credito di imposta.

Primi chiarimenti di Telefisco di fine gennaio 2020

Le questioni su cui l’Agenzia è intervenuta, offrendo risposte scritte ai quesiti posti dagli esperti fiscali, sono quattro: la non applicazione della stretta sulle compensazioni prevista del decreto fiscale ai nuovi crediti d’imposta; come si fruisce il credito d’imposta in caso di interconnessione negli anni successivi; da quando parte il periodo di osservazione valido ai fini del recupero / recapture dell’incentivo in caso di delocalizzazione o dismissione del bene; come trattare gli investimenti in beni 4.0 “prenotati” nel 2018 e finalizzati nel 2020. Benché questi pareri non abbiano alcun valore ufficiale, sovente sono stati poi inseriti dall’Agenzia in successive circolari. Vanno quindi comunque tenuti in considerazione.
Credito d’imposta da agevolazioni fuori dal limite sulle compensazioni
L’articolo 3 del decreto legge 124/19 (decreto fiscale) impone che per fruire delle compensazioni derivanti da crediti d’imposta superiori a 5 mila euro occorra attendere il decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi. Questa previsione, spiega l’Agenzia, non si applica alla compensazione dei crediti d’imposta di natura agevolativa – quindi nemmeno al neonato credito d’imposta per investimenti in beni strumentali -, ma solo ai crediti Iva, ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap. È importante ricordare però che per l’utilizzo in compensazione di tutti i crediti occorre presentare il modello F24 tramite i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia delle Entrate.
Calcolo delle cinque quote dell’incentivo in caso di interconnessione in periodo successivo all’acquisto
Cosa succede se si interconnette un bene in un anno successivo a quello in cui lo si è acquistato? Il comma 191 della legge di bilancio 2020 stabilisce esplicitamente che, nel caso in cui l’interconnessione dei beni avvenga in un periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in funzione, “è comunque possibile iniziare a fruire del credito d’imposta per la parte spettante ai sensi del comma 188”, cioè utilizzando intanto il credito d’imposta al 6% per i beni strumentali non 4.0. È lo stesso meccanismo che era in vigore con l’iperammortamento: finché non si interconnetteva il bene, si fruiva momentaneamente del superammortamento e poi si recuperava l’inventivo completo dopo l’interconnessione. Con il nuovo sistema dei crediti d’imposta il dubbio è su come distribuire nel tempo il credito d’imposta al 40% se si è già fruito per uno o più anni di quello al 6%. Le Entrate chiariscono che, in questo caso, si dovrà calcolare il beneficio spettante residuo (al netto quindi di quanto già fruito in virtù del credito al 6%) e poi suddividere la parte rimanente in cinque nuove quote, ricominciando quindi il quinquennio di calcolo dell’agevolazione.
I due anni di osservazione per la “recapture” in caso di disinvestimento o delocalizzazione
Anche per il nuovo credito d’imposta è previsto (comma 193 della legge 160/19) il meccanismo del recapture, cioè la restituzione dell’incentivo fruito quando si fa un disinvestimento o una delocalizzazione dei beni agevolati “entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di effettuazione dell’investimento”. Questa previsione non vale più per i soli beni 4.0 ma per tutti i beni strumentali. L’Agenzia spiega da quale momento vadano calcolati i due anni di “osservazione”, dicendo che il riferimento letterale all’anno di effettuazione dell’investimento, anziché a quello di entrata in funzione o a quello di interconnessione dei beni “deve imputarsi a un mero difetto di coordinamento formale” dal momento che, senza l’entrata in funzione o l’avvenuta interconnessione dei beni, non ci sarebbe alcun credito d’imposta su cui operare il ricalcolo e neanche l’eventuale riversamento. E quindi il termine finale del “periodo di osservazione” previsto dalla disciplina va correttamente individuato, rispettivamente, con il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell’entrata in funzione o a quello dell’avvenuta interconnessione. L’Agenzia sottolinea infine che La possibilità di derogare al recapture effettuando investimenti sostitutivi, cioè comprando altri beni di uguale o maggior valore, si applicano solo per i beni 4.0 indicati nell’allegato A e non quindi per i beni strumentali “semplici”.
Caso di un investimento del 2018 interconnesso nel 2020
Come si applica l’iperammortamento relativamente a un bene che, a fronte di un ordine accettato (con versamento di regolare acconto del 20%) nel dicembre 2018, viene consegnato nel 2020? Sul punto l’Agenzia ritiene che “la mancata consegna (effettuazione) dell’investimento entro la data del 31 dicembre 2019 – termine ultimo previsto dall’articolo 1, comma 30, della legge di Bilancio 2018 – impedisce al contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute in tale norma”. In altre parole, con il 31 dicembre “scade” la prenotazione. Si entra quindi sotto la disciplina della legge di bilancio 2019, che aveva prorogato l’iperammortamento modificando però le aliquote. A condizione però che l’investimento venga effettuato (bene interconnesso) entro il 31 dicembre 2020, limite massimo a cui si estende la disciplina della legge di bilancio 2019.
In caso di dubbi siamo a disposizione per approfondimenti tecnici, consulenze preventiva all’acquisto dei beni I4.0 e per le analisi tecniche e relative perizie tecniche giurate e non.