Decreto Crescita: ritorna il superammortamento per il 2019!

Dopo averlo cancellato con la legge di bilancio 2019 ecco che il decreto Crescita sancisce il ritorno al superammortamento al 130% per l’acquisto di nuovi macchinari.

Il Governo alla fine dello scorso anno aveva infatti introdotto uno sconto di 9 sull’IRES degli utili reinvestiti in macchinari o in nuove assunzioni, conglobando il superammortamento previsto dalle precedenti leggi di bilancio.

Sembra che la scelta non si sia rivelata un gran successo visto che il nuovo decreto (“salvo intese” ossia il Governo si riserva di modificare il disegno di legge prima di sottoporlo al Parlamento) lo reintroduce.

 
Ad ogni modo il decreto Crescita reintroduce uno e mantiene l’altro, sebbene in misura ridotta (mini IRES).
L’agevolazione sul reddito d’impresa godrà di regole semplificate.
 
Viene potenziata inoltre la Nuova Sabatini, che permette il finanziamento agevolato sugli acquisti di macchinari e sugli investimenti digitali delle PMI portando la soglia massima a 4 milioni di euro e l’erogazione del contributo in un’unica soluzione per gli investimenti fino a 100mila euro.
 

Le regole del superammortamento 2019

Il superammortamento al 130%  che viene reintrodotto è tale e quale a quello in vigore fino all’anno scorso e si applica ai beni strumentali nuovi, con l’esclusione dei veicoli e mezzi di trasporto, effettuati dal primo aprile al 31 dicembre 2019, oppure entro il 30 giugno 2020 a condizione che entro la fine di quest’anno sia stato effettuato l’ordine e pagato un acconto pari ad almeno il 20%.

Il superammortamento non si applica sulla parte di investimenti che eccedono i 2,5 milioni di euro.
 

Considerazioni 

 
La nostra opinione, sulla scorta dell’esperienza maturata fino ad ora e cioè da quando è stato approvato il “Piano Nazionale Industria 4.0”, è che il superammortamento aiuti sicuramente le aziende nel rinnovamento del loro parco macchine però il punto fondamentale rimane quello dell’integrazione del macchinario nel processo aziendale.
Proprio l’integrazione, insieme al requisito fondamentale ed in qualche modo accessorio e propedeutico all’integrazione rappresentato dall’interconnessione, rappresenta uno dei punti chiave per il passaggio dell’azienda ad Industria 4.0 ed infatti questi 2 requisiti sono obbligatori per ottenere l’iperammortamento. 
 
A poco vale, secondo il nostro parere, acquistare un bene strumentale tecnologicamente avanzato ed usarlo “alla vecchia maniera”, senza che questo venga messo nelle condizioni di portare un contributo sostanziale all’innovazione del processo produttivo aziendale: si godrà di un beneficio fiscale (benvenuto, ovviamente) senza che questo sul medio termine porti ad un reale aumento della produttività e competitività dell’azienda.
 
L’investimento dovrebbe essere frutto di una riflessione e di un progetto di innovazione che riguardi potenzialmente tutta l’azienda, sia dal punto di vista produttivo che organizzativo e che consideri l’utilizzo estensivo delle tecnologie abilitanti che sono alla base di Industria 4.0 e che, soddisfacendo agli obblighi di legge, permetta un miglioramento dell’azienda nel suo complesso e permetta anche di accedere ad un’agevolazione più ampia dal punto di vista fiscale.
 
Si pensi che il 130% di superammortamento equivale ad un +7,2% di maggior risparmio sul costo del cespite, mentre il 270% di iperammortamento equivale ad un maggior risparmio del 40,8% creando in qualche modo anche una certa capienza per gli investimenti legati all’ottenimento di tutti i requisiti necessari  e richiesti dalla legge per poter accedere a questa agevolazione.
 
Quindi ben venga il superammortamento, tuttavia per l’azienda che voglia sposare la filosofia di I4.0 l’obiettivo dovrebbe essere quello di mirare all’iperammortamento come conseguenza di un percorso virtuoso di innovazione. 
 
Lo Studio Miotti è a disposizione per fornire consulenza su progetti di sviluppo, innovazione e digitalizzazione.
 

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    Sanità 4.0 e iperammortamento

    Il 1° marzo è stata pubblicata la circolare del Ministero dello Sviluppo economico con la quale viene chiarito che gli investimenti in beni strumentali previsti nella cosiddetta Sanità 4.0 rientrano nell’ambito di applicazione dell’iperammortamento.

    Il provvedimento risponde agli interpelli pervenuti al MISE ed alle richieste delle molte imprese che operano in un settore aperto all’innovazione tecnologica e che sono interessate agli investimenti in sistemi all’avanguardia ed alla fruizione delle agevolazioni messe in campo dal Piano Nazionale Industria 4.0 che è stato prorogato, con qualche modifica che potete trovare qui, anche per il 2019 – 2020.

    Nella circolare trovano spazio i beni agevolabili nell’ambito di quella che viene definita Sanità 4.0 (ossia la declinazione nel settore specifico dei paradigmi di Industria 4.0 come l’utilizzo di sensori interconnessi, intelligenza artificiale, telecomunicazioni, capacità di calcolo e big data.

    Nel novero dei beni che possono godere dell’iperammortamento rientrano le grandi apparecchiature sanitarie per la diagnostica per immagini (TAC, RMN), per la medicina nucleare (PET, SPECT), per la radioterapia e la radiochirurgia, i sistemi per la chirurgia robotica, le stampanti 3D utilizzate in ambito odontoiatrico e gli investimenti necessari in software per l’implementazione della cartella clinica elettronica.

    Nel documento vengono fornite inoltre spiegazioni in merito alla classificazione di tali beni e alla corretta distinzione tra componenti materiali e immateriali degli investimenti.

    Circolare “Sanità 4.0”

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    Iperammortamento anche per le scaffalature dei magazzini automatizzati autoportanti

    Buone notizie per chi ha investito in Magazzini Automatizzati Autoportanti.

    Con la Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 è avvenuta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (19G00017) (GU Serie Generale n.36 del 12-02-2019)

    Cosa significa?

    Partiamo dall’Agosto 2018: L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 62/E del 9 Agosto 2018, aveva limitato i costi ammissibili al beneficio fiscale dell’iperammortamento ai soli investimenti riguardanti le componenti impiantistiche produttive dei magazzini autoportanti, escludendo tutte quelle immobiliari, comprensive di impianti generali e scaffalature autoportanti in quanto concorrenti alla determinazione della rendita catastale e configurabili come “fabbricati e costruzioni”.

    Il Decreto Legge Semplificazioni n.135/2018 interveniva in materia di iperammortamento a favore degli investimenti relativi ai magazzini autoportanti automatizzati.

    Con la sua approvazione definitiva e conversione in legge, contrariamente a quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate lo scorso agosto, ora si specifica all’articolo 3 quater che ai soli fini dell’applicazione dell’iperammortamento, sebbene la scaffalatura autoportante asservita dall’automazione del magazzino costituisca parte del sistema costruttivo dell’intero fabbricato e concorra quindi alla determinazione della rendita catastale, può in ogni caso essere oggetto delle agevolazioni fiscali del pacchetto 4.0.

    Quanto stabilito vale anche per gli investimenti già realizzati nel 2017 e 2018, per cui le imprese che hanno effettuato investimenti in magazzini autoportanti nel 2017 ed hanno rinunciato all’iperammortamento sui costi delle scaffalature, potranno ripresentare la dichiarazione dei redditi 2018 stanziando la corrispondente variazione in diminuzione.


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