Crowdfunding – 3° puntata

[continua dalla 2° puntata: https://www.miotti.org/wp/crowdfunding-2-puntata/ ]

Chi può offrire quote con l’Equity Crowdfunding?

Una delle maggiore criticità della normativa italiana era legata all’individuazione dei destinatari dell’equity crowdfunding cioè di coloro che possono sollecitare il risparmio tramite piattaforme dedicate,.

Con la recente riforma è stato ampliato il parco di coloro che possono accedere all’equity crowdfunding, che è attualmente consentito a:

  • Startup Innovative
  • PMI Innovative
  • StartUp turistiche
  • Organi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono principalmente in startup e PMI innovative
  • Società di capitale che investono principalmente in startup e PMI innovative
Maggiori modifiche rispetto a vecchio regolamento

Chi investe non deve più necessariamente recarsi presso una banca esterna a sottoscrivere fisicamente il questionario Mifid che certifica l’appropriatezza dell’investimento rispetto alla sua esperienza, ma può farlo online.

La conseguenza è anche che chiunque, purché “appropriato”, può investire l’importo che vuole.

Un punto poco chiaro però rimane poiché Consob specifica che la possibilità per le piattaforme di crowdfunding di poter scegliere se fare il questionario Mifid online, è condizionata al possesso di “requisiti organizzativi proporzionati”.

Cosa però questi siano non è dato sapere, tanto che la stessa Consob sottolinea, pur con un certo grado di apertura e disponibilità, che “i gestori, attraverso la propria associazione di categoria, potranno sottoporre alla Consob, per l’approvazione, apposite Linee Guida che favoriscano la definizione di principi e procedure efficaci rispetto agli obiettivi definiti dalla regolamentazione“.

 

Ampliamento dei sottoscrittori dell’investimento

Per completare la tornata di investimenti (“chiudere un round”) è richiesto che almeno il 5% dell’obiettivo di raccolta sia sottoscritto da un “investitore professionale”. 

Prima della riforma questo significava che solo banche, SIM, incubatori certificati o grandi aziende fossero qualificate come tali, cioè come “investitori a supporto dell’innovazione”.

Adesso è stata introdotta anche la figura di “investitore professionale su richiesta”.

 

Requisti degli investitori professionali su richiesta”:

  • chiunque, persona fisica o giuridica, abbia in portafoglio almeno € 500mila in titoli o contanti;
  • aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno 3 investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;
  • aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una startup innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente.

 

Per le piattaforme ancora non online

Nelle disposizioni transitorie della delibera, i 6 mesi di inattività dopo i quali scade l’autorizzazione, decorrono dall’approvazione del nuovo regolamento e non dalla data di autorizzazione.

Il che è certo una buona notizia per tutte le piattaforme autorizzate che però sinora non avevano iniziato a operare.

Limite per le aziende clienti

L’offerta tramite piattaforme dovrà inoltre essere limitata alla raccolta di capitali di rischio e quindi essenzialmente all’emissione di azioni di s.p.a. e quote di s.r.l., con l’esclusione della possibilità per le start-up di offrire al pubblico strumenti di debito, titoli subordinati e strumenti ibridi non rappresentativi del capitale.

Anche questa opzione, se può forse trovare una apparente giustificazione nel proposito di rafforzare la struttura finanziaria delle imprese ‘innovative’ attraverso apporti di equity, si risolve, da un lato, in un eccezionale ed indebito irrigidimento della disciplina a scapito di alcune imprese e, dall’altro, in una esclusione dalla cerchia dei potenziali investitori, dei soggetti con preferenze e portafogli finanziari che non contemplano l’investimento a titolo di capitale di rischio.

Considerazioni finali

Alcune considerazioni che mi sento di condividere, in ottica di confronto e senza la pretesa di completezza assoluta né tantomeno di assoluta verità sono queste:

  • Il crowdfunding è un ottimo modo per testare un prodotto/idea/progetto prima di andare sul mercato
  • Il croowdfunding è utile in prospettiva raccolta fondi ma anche (se non soprattutto a volte) in ottica di marketing, per farsi conoscere e creare interesse
  • Il crowdfunding non è per tutti e non è per tutti i progetti
  • Il crowdfunding non è gratis
  • Non si improvvisa, serve un promozione/comunicazione e tantissima motivazione
  • Una campagna di crowdfunding è molto utile anche quando non raggiunge il funding, perché si raccolgono preziosi feedback per migliorare il progetto (e magari ritentare)

[…continua]

Crowdfunding – 2° puntata

[continua dalla 1° puntata: https://www.miotti.org/wp/crowdfunding-1-puntata/ ]

Dopo aver accennato ai modelli di Crowdfunding che vanno sotto il nome di “Reward Based” e “Donation Based”, vediamo quelli che si configurano come microcredito, “Lending Based”, e quelli in cui c’è un’effettiva partecipazione del finanziatore alla compagine sociale dell’azienda cioè l’ “Equity Based” che è anche il modello più regolamentato tra tutti.

Lending Based (Microfinanza)

Si tratta di un’evoluzione del crowdfunding donation-based, anche chiamata Social Lending e consente transazioni finanziarie senza l’ausilio di intermediazioni.

  • Modello micro-prestiti attraverso la raccolta di piccole somme diffuse
  • Prestito Peer-to-peer: è una transazione finanziaria (prestito) in cui un gruppo di persone presta piccole somme di denaro alla stessa persona o organizzazione.

Esempi italiani sono Smartika (prima Zopa) o Prestiamoci.

Modelli Ibridi

I modelli ibridi prevedono una commistione tra più modelli, esistono ad esempio modelli ibridi di reward e donation che costituiscono il cosiddetto modello chiamato reward/donation-based: Donazione per piccole offerte, Ricompensa per importi maggiori)

I modelli ibridi di crowdfunding hanno il pregio di lasciare maggiore libertà ai sostenitori e la possibilità di intercettare il maggior numero di donatori.

Difatti possono verificarsi casi in cui un sostenitore sia molto coinvolto emotivamente da un progetto, a tal punto, da non essere interessato a una ricompensa concreta ma solamente alla finalità del progetto; in questi casi il progettista solitamente decide di sostenere il progetto tramite una donazione senza la richiesta di una ricompensa.

Equity Based

Si parla di “equity-based crowdfunding” quando tramite l’investimento  on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società, si diventa in pratica soci dell’azienda!

Ogni donazione del gruppo di persone che finanzia  una  persona  o  una  organizzazione  diventa  una quota che da diritto ad un ritorno di investimento sui guadagni futuri del progetto/attività, quali dividendi o plusvalenze nel caso di successiva cessione della partecipazione.

Dal punto di vista pratico gli iniziatori del progetto definiscono un periodo di tempo e una somma target. Il target è diviso in migliaia di parti uguali offerte in forma di azioni a prezzo fisso. Le offerte proseguono finché non si raggiunge il target dopo di che inizia la fase di investimento vera e propria.

Le piattaforme seguono due modelli principali:

Club

I potenziali investitori vengono reclutati come membri di un club di investimento chiuso evitando la sollecitazione al pubblico

Un esempio italiano del modello Club è www.siamosoci.it

Holding (o Cooperativa)

Si crea una cooperativa che funge da meccanismo di raccolta dell’investimento: i contribuenti individuali vengono radunati in entità legali che investono nei progetti.

Situazione attuale in Italia

In Italia soltanto il crowdfundingnella sua forma di Equity è sottoposto a regolamentazione da parte della CONSOB, in quanto è una forma di  sollecitazione del pubblico risparmio e pertanto è necessaria la tutela degli investitori che partecipano dell’impresa tramite investimenti di questo tipo.

L’Italia è stata anzi uno dei primissimi paesi al mondo a dotarsi di un regolamento (emanato dalla CONSOB nel giugno del 2013) in tema di equity crowdfunding, rivisto ed approvato poi a fine febbraio del 2016 a seguito di diverse contestazioni ed una consultazione pubblica riguardo ai vincoli ed alle procedure di attivazione che ne hanno fortemente frenato la diffusione e l’operatività.

[…continua]

Crowdfunding – 1° puntata

In questo ultimo periodo si sente molto parlare di crowdfunding, anche in ambienti che fino ad oggi erano rimasti a rispettosa distanza dal tema se non addirittura in qualche modo contrapposti ad esso.

A volte il senso del termine viene confuso con “sharing economy”, che invece è tutt’altra cosa, a volte viene visto come un miraggio o come l’ultima speranza a cui aggrapparsi da parte di startupper o di imprenditori in cerca di finanziamenti per la loro impresa.

Di sicuro rappresenta una possibilità concreta per diverse iniziative imprenditoriali, soprattutto ora che il regolamento CONSOB ha allentato diverse costrizioni che legavano e tenevano un po’ al palo la possibilità per possibili finanziatori e imprenditori di fruire di questa modalità di funzionamento, soprattutto per quanto riguarda la sua modalità Equity e che finora, forse con eccesso di zelo buono negli intenti ma sfortunato negli esiti, non ha avuto l’opportunità di diffondersi al meglio.

Proviamo a dare qualche informazione di base sul tema per presentare lo strumento e quindi comprendere se può fare al caso nostro per quella che può essere la necessità di finanziamento per la nostra impresa.

Cosa si intende per Crowdfunding

Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone     (“folla” o appunto crowd) conferiscono somme di denaro     (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) ricevendo talvolta in cambio una  ricompensa.

È una modalità di finanziamento dal basso che serve a mobilitare individui e gruppi di persone per sostenere economicamente un progetto che ha bisogno di risorse finanziarie per essere lanciato e/o completato.

Modelli di Crowdfunding

È possibile distinguere altri modelli di crowdfunding a seconda del tipo di rapporto che si instaura tra il soggetto che finanzia e quello che ha richiesto il finanziamento:

  • Reward-based
  • Donation-based
  • Lending-based
  • Equity-based

Esistono  tuttavia  molte  varianti  che  possono combinare uno  o più dei suddetti modelli (p.es.: modelli misti reward-donation  based).

Una schematizzazione può essere la seguente:

tipi_crowdfunding_thumb_medium605_0

Fonte: twintangibles (cc) by-nc-sa 2011

Reward Based

Il ritorno per i donatori avviene tramite una ricompensa (reward,  appunto) proporzionata all’offerta; però non si tratta né di denaro né di quote societarie.

Può essere una ricompensa di valore simbolico  (ad esempio nel caso di progetti di utilità sociale), in tal caso questa forma somiglia al modello donation based (es.: www.boomstarter.com)

Oppure può essere una ricompensa consistente in una controprestazione  che tramite  il portale  viene “acquistata in anticipo”, in  tal caso a volte si definisce questa forma anche come “investment crowdfunding”  (p.es.: www.eppela.com)

Esistono inoltre 2 sottocategorie di questa tipologia:

1) Tutto o nientekickstarter

La somma di denaro di cui l’utente o l’organizzazione ha bisogno per realizzare il suo progetto/attività deve essere coperta dai possibili investitori rispettando un limite temporale prefissato: se non sarà raggiunto il target allora le donazioni torneranno agli utenti e il progetto non potrà essere realizzato.

Questo metodo incentiva le start up ad impegnarsi per coinvolgere più persone possibili attraverso una importante campagna di comunicazione su tutti i mezzi disponibili.

2) Prendi tuttoindie_gogo

Questa tipologia permette all’utente/organizzazione che chiede  il  finanziamento  per  il  suo  progetto  di  ricevere comunque  i  soldi  che  sono  stati  raccolti,  anche  se  la somma è inferiore alla quota obiettivo fissata per una certa scadenza temporale.

Questa modalità permette di sperimentare diversi progetti, anche non molto strutturati.

 

Donation Basedbuona_causa

In questo caso non c’è remunerazione, i finanziamenti sono dati a  fondo perduto.

L’incentivo alla donazione dipende dalla natura del progetto e dal soggetto che lo sviluppa:

  • Si tratta di progetti o iniziative che nel linguaggio comune possono essere qualificabili come “buone cause” (non a caso, il nome di un portale italiano di donation-based crowdfunding è proprio www.buonacausa.org)
  • Si tratta di portali concepiti per finanziare progetti o iniziative generalmente sviluppate da enti no profit o da soggetti che si prefiggono il perseguimento di scopi sociali o culturali (tra cui sembra possibile annoverare anche le imprese sociali)

[…continua]