Crowdfunding – 3° puntata

[continua dalla 2° puntata: http://www.miotti.org/wp/crowdfunding-2-puntata/ ]

Chi può offrire quote con l’Equity Crowdfunding?

Una delle maggiore criticità della normativa italiana era legata all’individuazione dei destinatari dell’equity crowdfunding cioè di coloro che possono sollecitare il risparmio tramite piattaforme dedicate,.

Con la recente riforma è stato ampliato il parco di coloro che possono accedere all’equity crowdfunding, che è attualmente consentito a:

  • Startup Innovative
  • PMI Innovative
  • StartUp turistiche
  • Organi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono principalmente in startup e PMI innovative
  • Società di capitale che investono principalmente in startup e PMI innovative
Maggiori modifiche rispetto a vecchio regolamento

Chi investe non deve più necessariamente recarsi presso una banca esterna a sottoscrivere fisicamente il questionario Mifid che certifica l’appropriatezza dell’investimento rispetto alla sua esperienza, ma può farlo online.

La conseguenza è anche che chiunque, purché “appropriato”, può investire l’importo che vuole.

Un punto poco chiaro però rimane poiché Consob specifica che la possibilità per le piattaforme di crowdfunding di poter scegliere se fare il questionario Mifid online, è condizionata al possesso di “requisiti organizzativi proporzionati”.

Cosa però questi siano non è dato sapere, tanto che la stessa Consob sottolinea, pur con un certo grado di apertura e disponibilità, che “i gestori, attraverso la propria associazione di categoria, potranno sottoporre alla Consob, per l’approvazione, apposite Linee Guida che favoriscano la definizione di principi e procedure efficaci rispetto agli obiettivi definiti dalla regolamentazione“.

 

Ampliamento dei sottoscrittori dell’investimento

Per completare la tornata di investimenti (“chiudere un round”) è richiesto che almeno il 5% dell’obiettivo di raccolta sia sottoscritto da un “investitore professionale”. 

Prima della riforma questo significava che solo banche, SIM, incubatori certificati o grandi aziende fossero qualificate come tali, cioè come “investitori a supporto dell’innovazione”.

Adesso è stata introdotta anche la figura di “investitore professionale su richiesta”.

 

Requisti degli investitori professionali su richiesta”:

  • chiunque, persona fisica o giuridica, abbia in portafoglio almeno € 500mila in titoli o contanti;
  • aver effettuato, nell’ultimo biennio, almeno 3 investimenti nel capitale sociale o a titolo di finanziamento soci in start-up innovative o PMI innovative, ciascuno dei quali per un importo almeno pari a quindici mila euro;
  • aver ricoperto, per almeno dodici mesi, la carica di amministratore esecutivo in una startup innovativa o PMI innovativa, diversa dalla società offerente.

 

Per le piattaforme ancora non online

Nelle disposizioni transitorie della delibera, i 6 mesi di inattività dopo i quali scade l’autorizzazione, decorrono dall’approvazione del nuovo regolamento e non dalla data di autorizzazione.

Il che è certo una buona notizia per tutte le piattaforme autorizzate che però sinora non avevano iniziato a operare.

Limite per le aziende clienti

L’offerta tramite piattaforme dovrà inoltre essere limitata alla raccolta di capitali di rischio e quindi essenzialmente all’emissione di azioni di s.p.a. e quote di s.r.l., con l’esclusione della possibilità per le start-up di offrire al pubblico strumenti di debito, titoli subordinati e strumenti ibridi non rappresentativi del capitale.

Anche questa opzione, se può forse trovare una apparente giustificazione nel proposito di rafforzare la struttura finanziaria delle imprese ‘innovative’ attraverso apporti di equity, si risolve, da un lato, in un eccezionale ed indebito irrigidimento della disciplina a scapito di alcune imprese e, dall’altro, in una esclusione dalla cerchia dei potenziali investitori, dei soggetti con preferenze e portafogli finanziari che non contemplano l’investimento a titolo di capitale di rischio.

Considerazioni finali

Alcune considerazioni che mi sento di condividere, in ottica di confronto e senza la pretesa di completezza assoluta né tantomeno di assoluta verità sono queste:

  • Il crowdfunding è un ottimo modo per testare un prodotto/idea/progetto prima di andare sul mercato
  • Il croowdfunding è utile in prospettiva raccolta fondi ma anche (se non soprattutto a volte) in ottica di marketing, per farsi conoscere e creare interesse
  • Il crowdfunding non è per tutti e non è per tutti i progetti
  • Il crowdfunding non è gratis
  • Non si improvvisa, serve un promozione/comunicazione e tantissima motivazione
  • Una campagna di crowdfunding è molto utile anche quando non raggiunge il funding, perché si raccolgono preziosi feedback per migliorare il progetto (e magari ritentare)

[…continua]

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